REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA
MEDIATECA DI SIENA
Regolamento di Gestione
Riferimento Legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni




- Premessa


L'Associazione Culturale Visionaria ha creato nel 1998 la Mediateca di Siena per la conservazione, catalogazione e diffusione del proprio archivio audiovisivo, costituito dai cortometraggi, provenienti per la maggior parte dall'omonimo Festival, e dai lungometraggi provenienti da donazioni pubbliche e private.

- Art. 1
presentando al contempoAssociazione Culturale Visionaria gestisce in proprio la Mediateca di Siena, in quanto iscritta agli appositi albi della Provincia di Siena (come previsto dal Protocollo SIAE/AVI del 12/2009), ma può concedere, previo protocollo d'Intesa tra le parti, la gestione dell'archivio della Mediateca di Siena ad enti pubblici interessati alla creazione di soggetti aventi per scopo la promozione e diffusione del linguaggio audiovisivo.

- Art. 2
La fruizione dei supporti audiovisivi in essa contenuti da parte di scuole, studenti, associazioni e cinefili è del tutto gratuita.

- Art. 3
Per usufruire dei servizi della Mediateca è necessaria una tessera d'iscrizione annuale.
La tessera può essere rilasciata dall'Associazione Culturale Visionaria o dai partner a cui l'Associazione ha concesso la gestione della Mediateca.
La tessera d'iscrizione è gratuita, nominativa e personale e non può essere ceduta a terzi. Per iscriversi è necessario compilare e firmare il modulo d'iscrizione, presentando al contempo un documento di riconoscimento in corso di validità.
Possono iscriversi alla Mediateca anche enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, universit&eagrave;, associazioni culturali ecc. previa richiesta scritta del presidente/direttore/responsabile, nella quale devono essere riportati i nominativi delle persone autorizzate al ritiro dei supporti audiovisivi.
L'iscritto è obbligato a comunicare alla Mediateca qualsiasi variazione relativa a cambi d'indirizzo, numero telefonico ed e-mail, pena il ritiro della tessera. L'iscrizione è consentita a tutti, ma per i minori di anni sedici è necessaria la firma di un genitore.

- Art. 4
Ogni utente può avere fino a 3 supporti audiovisivi in prestito per un massimo di 7 giorni consecutivi, compresi i festivi, prorogabili per ulteriori 7 giorni previa autorizzazione della Mediateca.
Chi accede al prestito si assume la responsabilità di un corretto uso del supporto prelevato (DVD, VHS, Mini Dv), in conformità con le normative in materia di diritto d'autore. Possono usufruire del servizio di prestito degli audiovisivi soltanto gli utenti che abbiano compiuto 16 anni. Per gli iscritti di età inferiore occorre l'autorizzazione di chi esercita la potestà sul minore espressa al momento del tesseramento.
I materiali audiovisivi presi in prestito da persone fisiche devono essere utilizzati con finalità meramente culturali e didattiche, senza scopo di lucro, e non possono essere proiettati in pubblico. Gli enti pubblici, le scuole, le associazioni culturali possono proiettare in pubblico i supporti presi in prestito ferma restando l'ottemperanza alle norme vigenti in materia di diritto d'autore e delle liberatorie ed autorizzazioni dei produttori/distributori e della SIAE, esonerando in ogni caso la Mediateca da qualsiasi responsabilità.
In caso di particolari esigenze, gli enti pubblici, le scuole, le associazioni culturali possono ottenere in prestito fino a 5 supporti audiovisivi. Per usufruire del prestito è necessario versare un deposito cauzionale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale Visionaria.
Alla scadenza della tessera oppure alla sua restituzione, l'utente riceverà indietro il deposito versato.

- Art. 5
Non tutti i supporti audiovisivi possono essere dati in prestito, ne sono esclusi tassativamente i cortometraggi, i film particolarmente rari da reperire e quelli non previsti dalla legge n. 248 del 2000, nel qual caso gli utenti possono chiederne la visione presso la sede della Mediateca.
La Mediateca di Siena può svolgere la propria attività sia nella propria sede che nei luoghi ove ne sia richiesta la presenza.

- Art. 6
In caso di ripetuti ritardi nella restituzione dei supporti in prestito, l'utente non potrà più usufruire del prestito per un anno dalla data dell'ultima restituzione. L'utente che non restituisce puntualmente i supporti presi in prestito riceverà un sollecito telefonico o via e-mail.
In caso di mancata restituzione o di restituzione di supporti danneggiati, il deposito cauzionale non verrà restituito allo scopo di reintegrare i supporti mancanti o danneggiati.

- Art. 7
Per quanto non compreso nel seguente regolamento delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale Visionaria.

 

 

 

 

^^^
.......

Archivio dei lungometraggi e cortometraggi dell'Associazione culturale Visioanria.